Documenti di viaggio
Prima di accedere a bordo il viaggiatore deve essere in possesso di regolare documento di viaggio ammesso dall’Azienda acquistato a terra presso le rivendite autorizzate o di documento personale che attesti l’ammissione alla libera circolazione sugli autobus secondo le norme vigenti. Dove previsto, è possibile acquistare anche a bordo il biglietto di corsa semplice, pagando la maggiorazione prevista dalla Legge Regionale nø 44/89, pari alla tariffa ordinaria minima.
Il documento di viaggio deve essere convalidato appena saliti a bordo. In caso di mal funzionamento dell’obliteratrice, il viaggiatore è tenuto a darne immediato avviso al conducente presentando contemporaneamente il documento di viaggio. I viaggiatori in possesso di abbonamento o di tessera di libera circolazione, al momento della salita sull’autobus, devono esibire al conducente il documento di viaggio.
Sono ammessi a viaggiare gratuitamente sulle corse di linea gli appartenenti all’Arma dei Carabinieri, della Pubblica Sicurezza, della Polizia Stradale, della Guardia di Finanza nonch‚ del Corpo degli Agenti di Custodia e del Corpo Forestale dello Stato, solo se in servizio di pubblica sicurezza.
Hanno diritto di libera circolazione i funzionari dello Stato in possesso di tessera D.G.M.T., nonché‚ i funzionari della Regione e della Provincia addetti alla sorveglianza sui servizi locali di trasporto in possesso di tessera rilasciata dall’Ente di appartenenza.
Gli abbonamenti hanno validità solo se abbinati alla tessera di riconoscimento il cui numero deve essere riportato sull’abbonamento a cura del viaggiatore.
Il documento di viaggio deve essere conservato integro e riconoscibile per tutto il tempo della sua validità avendo valore di scontrino fiscale e deve essere esibito in caso di eventuale richiesta danni a seguito di incidente.
I biglietti da convalidare hanno validità illimitata fino al loro annullamento, ma non sono rimborsabili.
I viaggiatori sono tenuti a esibire il documento di viaggio ad ogni controllo eseguito dal personale dell’Azienda.
In caso di interruzione o di ritardo del viaggio per cause di forza maggiore o per qualsiasi causa verificatasi non imputabile all’Azienda per dolo o colpa grave,
non è ammesso alcun risarcimento o indennizzo ai viaggiatori da parte dell’Azienda stessa se non nei limiti del prezzo del biglietto (regolarmente obliterato) solo se:
(i) a seguito dell’interruzione il viaggiatore non intenda valersi dei mezzi sostitutivi messi a disposizione dell’azienda
(ii) il ritardo sugli orari previsti proseguendo il viaggio su servizi sostitutivi superi i 120 minuti. Non sono rimborsabili i biglietti smarriti, distrutti o rubati, i biglietti emessi in base a particolari offerte, gli abbonamenti mensili o settimanali.